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La pensione di agosto 2023: lo spiegone

DATA DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI

Il pagamento avverrà con valuta 1° agosto.

VERIFICA DELLE PENSIONI DEI RESIDENTI IN ITALIA CON LE INFORMAZIONI REDDITUALI RELATIVE ALL’ANNO DI IMPOSTA 2020, DICHIARATE NELL’ANNO 2021

Nel mese di luglio 2023, l’Inps ha avviato la verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito ed erogate in via provvisoria negli anni 2020 e 2021.

In caso di variazione dell’importo mensile della pensione, nel mese di agosto 2023 viene posta in pagamento la rata di pensione aggiornata.

I crediti a titolo di arretrati di importo fino a 500,00 euro lordi saranno pagati sulla mensilità di agosto.

Il recupero con trattenuta su pensione delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà a partire dal mese di ottobre 2023.

L’Inps evidenzia che i soggetti interessati sono stati avvisati con comunicazione dedicata.

(Su questo tema abbiamo avuto un approfondimento nell’incontro unitario che si è svolto il 24 luglio con la Direzione Centrale Pensioni Inps, su cui a breve invieremo circolare unitaria).

Sulla rata di agosto 2023 viene anche avviato il recupero per incumulabilità dei redditi delle pensioni ai superstiti della gestione pubblica.

TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2022 E TASSAZIONE 2023

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di agosto, oltre all’ Irpef mensile, sono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua ad essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2023, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2023.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di agosto, il recupero delle ritenute Irpef relative all’anno 2022, laddove siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18mila euro e per quelli di importo inferiore a 18mila euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2023. 

ASSISTENZA FISCALE: CONGUAGLI DA MODELLO 730/2023

Nel mese di agosto sono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per Inps quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle entrate entro la data del 30 giugno.

Sul rateo di pensione di agosto si procede:

  • al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre prossimo, per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.

I contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2023, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio on line: Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino e disponibile anche nella app “INPS mobile”.

Si ricorda che è possibile rivolgersi ai Caf Uil per ricevere assistenza fiscale di qualità.

 

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